Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011 (Rv. 616355 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Limitazione alle sole negoziazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari del preponente - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)