Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012 (Rv. 623354 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Promotori finanziari - Danni causati al risparmiatore - Responsabilità della società preponente - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE
La società di intermediazione mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la SIM.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)