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Sez. 3, Sentenza n. 10580 del 19/07/2002 (Rv. 555999 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Società di intermediazione - Promotori finanziari - Danni causati a terzi nello svolgimento delle incombenze loro affidate dalla società - Responsabilità solidale della stessa - Condizioni - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Relativo accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555999-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La disposizione dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto, con motivazione ritenuta non illogica dalla S.C., che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l'incarico, ma da altra società.)

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)