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Sez. L, Sentenza n. 2969 del 01/03/2001 (Rv. 544288 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Impugnazione della Corte di Cassazione per revocazione per contrasto di giudicati - Inammissibilità in relazione all'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544288-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nell'ipotesi - contemplata dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - del contrasto della sentenza con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, giacché l'esclusione del rimedio anzidetto non comporta una violazione del diritto di difesa, riguardando i limiti e le condizioni di operatività del giudicato, affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, attesa la primaria esigenza per ogni sistema giuridico processuale di evitare che l'attività di giudizio si protragga all'infinito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)