Sez. L, Sentenza n. 13431 del 02/12/1999 (Rv. 531762 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Adeguamento del valore monetario ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - Rivalutazione ed interessi spettanti su tale adeguamento - Decorrenza - Dal centoventesimo giorno successivo alla iniziale domanda amministrativa di concessione dell'indennità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'adeguamento dell'indennità di disoccupazione di lire ottocento giornaliere dei lavoratori dell'agricoltura ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 6 aprile 1974 n. 174, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario della prestazione - , in quanto parte integrante dell'indennità di disoccupazione, non costituisce una nuova prestazione e non è configurabile come oggetto di un diritto autonomo concettualmente distinto da quello concernente la stessa indennità, già erogata in un importo da correggere. Pertanto, la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali spettanti sugli adeguamenti decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della iniziale domanda amministrativa di concessione dell'indennità, e non dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adeguamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 06/04/1974 num. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)