Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004 (Rv. 572133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro - Impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)