Sez. L, Sentenza n. 11650 del 21/11/1997 (Rv. 510256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione prima del provvedimento concessivo - Sussistenza - Effetto retroattivo del provvedimento - Portata - Inadempimento di detto obbligo - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato non di meno salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall'INPS al datore di lavoro; consegue che quest'ultimo, ove non adempia a tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)