Sez. 3, Sentenza n. 8828 del 31/05/2003 (Rv. 563838 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Applicabilità - Condizioni - Morte della persona offesa - Liquidazione del danno ai congiunti superstiti - Pensione di reversibilità percepita - Configurabilità di una "compensatio lucri cum damno" - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
L'ipotesi della "compensatio lucri cum damno" non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)