Sez. 3, Sentenza n. 1347 del 10/02/1998 (Rv. 512430 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Applicabilità - Condizioni - Morte di un congiunto - Liquidazione del danno agli eredi - Pensione di reversibilità percepita - Configurabilità di una " compensatio lucri cum damno" - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
L'ipotesi della "compensatio lucri cum damno " non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)