Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009 (Rv. 606516 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Morte di persona cagionata dall'altrui illecito - Liquidazione del danno - Coniuge - Attribuzione di pensione di reversibilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall'altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito, né rileva che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)