Sez. U, Sentenza n. 4947 del 18/11/1989 (Rv. 464281 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICO - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIA LOCALE - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICO - REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICO - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIA LOCALE - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICO - REGIME DI COSIDDETTO PLUS ORARIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Le prestazioni di un medico, dipendente di unità sanitaria locale, in regime di cosiddetto plus orario, cioè nell'ambito della struttura ospedaliera, ma fuori del normale orario di lavoro ed in favore di pazienti non ricoverati, secondo lo istituto della incentivazione alla produttività, quale previsto e disciplinato dagli artt. 59-66 dell'accordo nazionale del personale delle U.S.l. reso esecutivo con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, configurano espletamento di attività libero-professionale, e, come tali, sono riconducibili ad un rapporto privatistico di lavoro autonomo, distinto dal rapporto pubblicistico d'impiego (analogamente a quanto si verificava nel previgente sistema della attività in compartecipazione). Ne discende che la controversia fra detto medico e l'unità sanitaria, circa i compensi dovuti per quelle prestazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3406/89, mass n 463427; (Conf 1002/87, mass n 450615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)