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Sez. U, Sentenza n. 3406 del 20/07/1989 (Rv. 463427 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI - PRESTAZIONI IN REGIME DI COSIDDETTO "PLUS ORARIO" - RAPPORTO PRIVATISTICO DI NATURA PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463427-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI - PRESTAZIONI IN REGIME DI COSIDDETTO "PLUS ORARIO" - RAPPORTO PRIVATISTICO DI NATURA PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le prestazioni dei medici ospedalieri, ivi inclusi i medici dipendenti dagli istituti universitari, in regime di cosiddetto "plus orario", cioè svolte presso le strutture di ospedale, ma all'infuori dell'orario di servizio ed in favore di pazienti non ricoverati, sono riconducibili ad un rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale, distinto rispetto a quello di pubblico impiego. Ne consegue che la domanda rivolta a far valere diritti soggettivi inerenti al suddetto rapporto, ancorché proposta come Azione risarcitoria in esito all'annullamento da parte del giudice amministrativo di Atti dell'amministrazione (nella specie, divieto di attività specialistica "in equipe"), è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (V 1002/87, mass n 450615; (V 6923/86, mass n 449033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)