Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008 (Rv. 605298 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Debito contributivo di un biologo per l'iscrizione nell'Albo professionale - Relativo giudizio di accertamento - Competenza per materia del tribunale "ex" 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Ordinari canoni di competenza per valore - Applicazione - Necessità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE
La competenza in ordine ad un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo di un biologo, derivante dalla iscrizione al relativo Albo professionale, non ricade, "ratione materiae", nella competenza del Tribunale su imposte e tasse, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, cod. proc. civ., ma va attribuita secondo gli ordinari canoni di competenza per valore. Infatti, i contributi a carico degli iscritti all'Albo, fissati dal Consiglio dell'Ordine dei biologi (art. 16, comma secondo, lett. g), della legge 24 maggio 1967 n. 396), benché riscossi (per espressa previsione della legge 10 giugno 1978 n. 292) secondo le disposizioni vigenti per le imposte dirette, sono finalizzati a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine e non rientrano nella nozione di "imposte e tasse" ai fini della suddetta norma del codice di procedura civile; né può all'evidenza rilevare la riserva al tribunale delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni tributarie e valutarie (art. 22 "bis, secondo comma, lett. g), legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 24/05/1967 num. 396 art. 16 com. 2 lett. G, Legge 10/06/1978 num. 292 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis com. 2 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)