Sez. L, Sentenza n. 661 del 27/02/1976 (Rv. 379309 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DEL LAVORATORE - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*
Il diritto al risarcimento dei danni spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, a norma dell'art 2116 cod civ, per il caso di mancato versamento dei contributi assicurativi e condizionato al duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. Peraltro, il lavoratore, anche durante il corso del rapporto, puo tutelarsi contro il mancato o irregolare versamento dei contributi o chiedendo una sentenza di condanna generica dell'imprenditore al risarcimento dei danni (che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziaria contro il debitore), ovvero avvalendosi dei rimedi previsti dall'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, che gli consentono o di chiedere la Costituzione a suo favore di una rendita vitalizia reversibile, sostituendosi al datore di lavoro, salvo il diritto di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo ovvero di chiedere, in contraddittorio necessario con l'ente previdenziale, la condanna dello stesso imprenditore alla Costituzione della suddetta rendita. Peraltro, l'Azione di risarcimento dei danni che il prestatore d'opera puo esperire contro il datore di lavoro nell'ambito della normativa di cui alla citata legge n 1338 del 1962, e distinta ed autonoma rispetto all'Azione risarcitoria regolata dall'art 2116 cod civ. (V 1304/71, mass n 351496).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)