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Sez. L, Sentenza n. 471 del 26/01/1989 (Rv. 461584 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE MUTUE - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE GESTITA DAL F.A.S.D.A.I. - CONTRIBUTI - PERIODO ANTERIORE ALL'1 GENNAIO 1980 - ALIQUOTA AGGIUNTIVA PARI ALL'1, 65 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - OBBLIGO DI VERSAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE MUTUE - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE GESTITA DAL F.A.S.D.A.I. - CONTRIBUTI - PERIODO ANTERIORE ALL'1 GENNAIO 1980 - ALIQUOTA AGGIUNTIVA PARI ALL'1, 65 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - OBBLIGO DI VERSAMENTO - ESCLUSIONE.*

La disciplina legale in tema di contributi assicurativi, riguardando i regimi pubblici di previdenza, che sono di fonte legale, non è applicabile, in difetto di espressa previsione, ai regimi di previdenza privati, che sono di fonte contrattuale. Pertanto, la disposizione dell'art. 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 386 del 1974), istitutiva di un'aliquota aggiuntiva (pari all'1, 65 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi) ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, non è applicabile, nel periodo anteriore all'1 gennaio 1980, con riguardo ai contributi dovuti per l'Assicurazione contro le malattie gestita dal F.A.S.d.a.I. (fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali istituito dall'accordo collettivo 14 gennaio 1956 reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), indipendentemente dalla questione dell'obbligatorietà o meno di tale Assicurazione, in considerazione della natura privatistica e della fonte contrattuale del regime di previdenza gestito dal F.A.S.d.a.I., nonché della destinazione del gettito di quell'aliquota, non potendo trarsi argomento in contrario dall'art. 3, primo comma, lett. C), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 33 del 1980), che, con disposizione innovativa, include la quota aggiuntiva predetta fra i contributi di malattia dovuti (dall'1 gennaio 1980) da qualsiasi dirigente di azienda. (V 6815/87, mass n 455014, sulla prima parte; (Conf 2931/88, mass n 457903, sulla seconda parte; (contra 111/88, mass n 456749, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1980 num. 663 art. 3, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Contr. Coll. 14/01/1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)