Sez. 2, Sentenza n. 1364 del 18/02/1999 (Rv. 523339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Applicazione di norme di diritto ed omessa menzione dell'equità - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze in tema di limiti alla ricorribilità per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La pronuncia del conciliatore deve considerarsi "secondo equità", oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge corrispondente all'equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto a regole di equità, tenuto conto del potere - dovere del conciliatore di giudicare secondo equità, osservando i principi regolatori della materia (art. 113, secondo comma cod. proc. civ.). Ne consegue che, anche in questo caso, il ricorso per Cassazione si rende proponibile solo per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., solo nei limiti in cui si denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia da intendersi come linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa, nonché delle regole processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)