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Sez. 2, Sentenza n. 7005 del 23/05/2001 (Rv. 546905 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Controversia di valore non eccedente i due milioni di lire - Pronuncia secondo equità ex art.113 cod. proc. civ. - Applicazione di norme di diritto ed omessa menzione dell'equità - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze in tema di limiti alla ricorribilità in sede di legittimità e di vizi invocabili.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546905-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

La pronuncia del conciliatore, ove resa in una controversia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, deve considerarsi "secondo equità", giusto il disposto dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 3 legge n.399 del 1984, oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge corrispondente all'equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto a regole di equità. Ne consegue che, anche in questo caso, il ricorso per cassazione si rende proponibile solo per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., solo nei limiti in cui si denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia. Quanto, poi, ai vizi di motivazione, la sentenza resa ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. può formare oggetto di censura con ricorso per cassazione solo se affetta da nullità ex art. 360, n. 4, cod. cit. per essere la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi ed, ex art. 360, n. 5, per essere la motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)