Sez. 5, Sentenza n. 40860 del 11/07/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287057-01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Rigetto - Annullamento con rinvio della Corte di cassazione - Riassunzione dichiarata improcedibile - Mancanza di un provvedimento formale del giudice civile di inefficacia o revoca della sentenza di fallimento - Possibilità per il giudice penale di rilevare incidentalmente l’inefficacia della dichiarazione di fallimento - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, il giudice penale non può rilevare incidentalmente l'intervenuta inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, che la parte invochi in ragione della ritenuta operatività delle disposizioni di cui all'art. 393 cod. proc. civ., per la dichiarata improcedibilità, in sede civile, del ricorso in riassunzione - come anche per la mancata riassunzione - dopo l'annullamento della Corte di cassazione del rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, occorrendo, invece, un provvedimento formale del giudice civile che dia conto dell'inefficacia o della revoca della dichiarazione di fallimento. (Vedi: Sez.1 civ., n. 3022 del 2020, Rv. 657053-01).
Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)