Sez. 3, Sentenza n. 11247 del 18/07/2003 (Rv. 565257 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Legge n. 39 del 1989 - Iscrizione all'albo dei mediatori - Necessità - Società - Iscrizione del legale rappresentante - Necessità - Assenza - Conseguenze - Nullità del contratto - Configurabilità.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, l'art. 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 commina una sanzione amministrativa a carico di chi eserciti tale attività in assenza di iscrizione nel ruolo e prevede in tal caso l'obbligo di restituzione delle provvigioni pagate, con conseguente nullità di ogni diversa pattuizione, mentre l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione n. 452 del 1990 dispone che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale rappresentante, il quale, se non iscritto per conto della società stessa, non può esercitare attività mediatoria. Ne consegue che è nullo per contrarietà a norma imperativa il contratto di mediazione stipulato con il legale rappresentante di una società non iscritto nell'albo dei mediatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 3, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 8, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 21/12/1990 num. 452 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)