Sez. L, Sentenza n. 5092 del 08/09/1988 (Rv. 459869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO A MANSIONI INFERIORI GIUSTIFICATA DALLO STATO DI CRISI AZIENDALE DELL'IMPRESA - VIOLAZIONE SULL'ART. 13 DELLO STATUTO DI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO A MANSIONI INFERIORI GIUSTIFICATA DALLO STATO DI CRISI AZIENDALE DELL'IMPRESA - VIOLAZIONE SULL'ART. 13 DELLO STATUTO DI LAVORATORI - SUSSISTENZA.*
L'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla sua qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro stesso giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa. (V 672/87, mass n 450380; (V 8292/87, mass n 455888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)