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Sez. L, Sentenza n. 593 del 15/01/2016 (Rv. 638229 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Indennità di accompagnamento - Spettanza - Fondamento - Limitazione ai titolari di carta di soggiorno - Esclusione - Declaratoria di illegittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638229-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il cittadino straniero, titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge per effetto delle pronunce n. 306 del 2008, n. 11 del 2009, n. 187 del 2010 e n. 40 del 2013 della Corte costituzionale, che hanno espunto l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)