Sez. L, Sentenza n. 12041 del 12/11/1991 (Rv. 474595 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere | Lavoratori licenziati per riduzione di personale - Precedenza nella riassunzione entro un anno - Diritto soggettivo all'assunzione da parte del datore di lavoro - Esclusione - Disciplina ex art. 15 della legge n. 264 del 1949 - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere
La norma dell'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264, secondo cui i lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, non attribuisce ai medesimi un diritto soggettivo all'assunzione da parte del datore di lavoro, ma รจ diretta esclusivamente all'ufficio del lavoro e detta solo i criteri da osservare per la predisposizione di una graduatoria dei soggetti da avviare al lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)