diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 723 del 24/01/1997 (Rv. 501997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Licenziamento per riduzione di personale - Precedenza, entro un anno, nella riassunzione - Diritto soggettivo - Configurabilità - Limitazione ai soli licenziamenti collettivi - Esclusione - Licenziamenti plurimi individuali - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (come modificato dalla legge 16 novembre 1962, n. 1618) stabilendo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, attribuisce al lavoratore licenziato un diritto soggettivo alla riassunzione non solo nel caso di licenziamento collettivo ma anche nell'ipotesi di licenziamenti plurimi individuali.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 16/11/1962 num. 1618, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)