diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1869 del 30/01/2006 (Rv. 586511 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Effetto traslativo della proprietà - Pagamento del prezzo - Necessità - Indicazione nel contratto preliminare di una particella catastale estranea alla prelazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586511-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, alla dichiarazione dell'avente diritto di voler acquistare deve fare seguito, nel termine di tre mesi (o di un anno in caso di ammissione alla domanda di mutuo), il pagamento del prezzo indicato nel preliminare, non rilevando il fatto che nel preliminare sia indicata per errore anche una particella catastale non oggetto del contratto (perchè nella specie già trasferita ad altri in precedenza), qualora risulti che tale indicazione è frutto di mero errore e non incida nè sull'identificazione del bene su cui ricade la prelazione nè sulla determinazione contrattuale del suo valore.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)