Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017 Ud. (dep. 23/05/2017) Rv. 269976 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Causa sopravvenuta - Omicidio colposo da incidente stradale - Errore nella prestazione delle cure alla vittima dell'incidente - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, ancorchè di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni stradali, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)