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Sez. 4, Sentenza n. 41943 del 04/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235537 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Lesioni seguite da decesso della vittima - Condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il ferito - Interruzione del nesso di causalità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235537-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE

Nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da infortunio sul lavoro) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex articolo 41, comma secondo, cod. pen. - rispetto al comportamento dell'agente, perché questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (in motivazione la Corte ha altresì precisato che, mentre è possibile escludere il nesso causale in situazioni di colpa commissiva addebitabili ai sanitari, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la "catena causale" resta integra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)