Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 12/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203232 - 01
Impugnazioni - Notificazione | Omissione - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze.
Impugnazioni - Notificazione
L'omessa notificazione dell'impugnazione non ne determina la inammissibilità, ma ha come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato e nei casi in cui è consentito, dell'appello incidentale. (In motivazione, la S.C. ha osservato che tale omissione non è prevista né tra le cause di inammissibilità tassativamente elencate dalla legge, né tra le cause di nullità di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., aggiungendo che essa non comporta alcun pregiudizio nei confronti della persona contro la quale la impugnazione è proposta, in quanto questa ha piena conoscenza del contenuto dell'atto attraverso il contraddittorio che si instaura nel giudizio di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)