Sez. 2, Sentenza n. 16891 del 11/04/2007 Ud. (dep. 03/05/2007) Rv. 236657 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del P.M. - Omessa notificazione alle parti private - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
L'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)