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Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 210997 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Omissione - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Esclusione - Decorrenza dei termini per proporre impugnazione incidentale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210997-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE

L'inosservanza del dovere di notificazione dell'impugnazione alle parti private a cura del cancelliere, previsto dall'art. 584 c.p.p., non dà luogo a nullità di ordine generale; tuttavia, essendo detta notificazione collegata alla proposizione, da parte del soggetto interessato, della impugnazione incidentale o del ricorso "per saltum", in caso di inosservanza del dovere in questione discende, quale unica conseguenza, la mancata decorrenza dei relativi termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)