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Sez. U, Sentenza n. 5606 del 06/11/1984 (Rv. 437282 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DI ESPULSIONE DI UN SOCIO PER MOROSITÀ - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437282-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DI ESPULSIONE DI UN SOCIO PER MOROSITÀ - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa dal socio di una cooperativa edilizia, fruente del contributo statale, per denunciare l'illegittimità del provvedimento di espulsione adottato per ragioni di morosità dalla assemblea della cooperativa medesima, è sottratta al giudice ordinario, ancorché investa posizioni di diritto soggettivo, in quanto rientra fra quelle che l'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, previo ricorso, in Sede amministrativa, alle commissioni (regionali e centrale) di vigilanza per l'edilizia economica e popolare. (V 6370/82, mass n 423997; (V 4360/81, mass n 415047; (V 671/75, mass n 374006).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)