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Sez. U, Sentenza n. 671 del 22/02/1975 (Rv. 374006 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - CONTROVERSIE RELATIVE TRA ASSEGNATARIO E COOPERATIVA - GIURISDIZIONE RISPETTIVA IN PRIMO E SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374006-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - CONTROVERSIE RELATIVE TRA ASSEGNATARIO E COOPERATIVA - GIURISDIZIONE RISPETTIVA IN PRIMO E SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONI.*

In tema di cooperative edilizie a contributo statale, le controversie fra socio assegnatario e societa, relative alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio (nella specie, per morosita) pur derivando da un provvedimento che non e ne sostanzialmente ne formalmente un atto amministrativo, e pur concernendo materia di diritti soggettivi, esulano dalla giurisdizione dell' AGO, ed appartengono alla cognizione in primo grado, della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e, in secondo grado, della commissione centrale di vigilanza, le cui decisioni sono impugnabili in consiglio di stato, investito, in proposito, di giurisdizione esclusiva, di sola legittimita. (V 3275/72, mass n 361093; 586/69, mass n 338779).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)