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Sez. U, Sentenza n. 10190 del 15/10/1998 (Rv. 519729 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperative edilizie fruenti di contributo pubblico - Esclusione del socio per morosità - Impugnazione - Giurisdizione delle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare - Devoluzione - Controversia promossa dalla cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato dal socio escluso - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Pregiudizialità tra la prima e la seconda controversia - Incidenza sulla giurisdizione relativamente al processo pregiudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519729-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Mentre la controversia promossa dal socio di una cooperativa fruente di contributo pubblico per contestare la legittimità del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti (nella specie, per morosità) rientra fra quelle sottratte al giudice ordinario e devolute, a norma dell'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938, alla cognizione delle commissioni di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dalla società cooperativa per il rilascio dell'immobile occupato da persona rispetto alla quale si assuma essere stato emesso e divenuto definitivo un provvedimento di esclusione della qualità di socio assegnatario dell'immobile medesimo, non risultando in detta controversia dedotte posizioni soggettive che non siano caratterizzate da rapporti paritari tra gli interessati e non investendo esse direttamente l'esigenza di verifica della condizione e della qualità di socio del convenuto, alla quale soltanto, a norma del citato art. 131, potrebbe raccordarsi l'esclusione di detta giurisdizione; l'innegabile pregiudizialità della prima controversia rispetto alla seconda, peraltro, non può comportare la sottrazione di quest'ultima alla giurisdizione del giudice ordinario con relativa attrazione nella sfera di attribuzioni delle commissioni di vigilanza, essendo destinata a restare irrilevante in sede di regolamento di giurisdizione, e potendo, al più, determinare l'adozione di un provvedimento di sospensione del processo pregiudicato da parte del giudice di merito, ossia un provvedimento attinente all'esercizio di un potere del giudice e non incidente sull'effettiva natura dell'oggetto della controversia pendente dinanzi a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)