Sez. 6, Sentenza n. 3052 del 07/12/1994 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201083 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio | Nozione di atto contrario a tali doveri.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria previsto dall'art. 319 cod. pen. sono da considerare atti contrari ai doveri di ufficio sia quelli illeciti o illegittimi che siano cioè vietati da norme imperative o che si pongano in contrasto con norme giuridiche dettate per la loro validità ed efficacia, sia quelli che, se pure formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale prescindendo volutamente - in costanza di trama corruttiva - dall'osservanza dei doveri a lui incombenti: doveri da rispettare vuoi che traggono fondamento da norme primarie, vuoi che si ricolleghino invece a disposizioni secondarie o interne o a istruzioni di servizio dettate al fine di assicurare e promuovere il regolare e più corretto svolgimento dell'azione pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)