Sez. 6, Sentenza n. 7577 del 12/06/1996 Ud. (dep. 29/07/1996) Rv. 205889 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Illegittimità dell'atto - Rilevanza - Limiti - Indicazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
Ciò che caratterizza l'ipotesi criminosa dell'art. 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) non è tanto la legittimità dell'atto - anche se questa può essere l'indice rilevatore -, ma la non conformità dello stesso a tutti i doveri d'ufficio che possono venire in considerazione, e tra questi indubbiamente quello dell'imparzialità, bene assistito da norma costituzionale. Inoltre per valutare la contrarietà della condotta del P.M. ai suoi doveri, l'attenzione deve incentrarsi non sui singoli atti, ma sull'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro, agli interessi privati concreta il reato di cui al sopracitato articolo e non già di cui all'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)