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Sez. U, Sentenza n. 13525 del 12/06/2006 (Rv. 589964 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO | Controversia sul riscatto - Giurisdizione - Riparto.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589964-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO

In tema di edilizia residenziale pubblica, le controversie relative al riscatto dell'alloggio, siccome inerenti a diritti soggettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e la possibile obbiezione che l'assegnazione dell'alloggio sia sottratta alla cessione in proprietà può introdurre una questione di giurisdizione solo nel caso in cui sia in predicato l'esercizio di un potere pubblicistico di includere l'alloggio nelle cosiddette quote di riserva, formate con riferimento ad uno dei casi indicati dall'art. 2 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. (Principio di diritto affermato in relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, e quindi prima dei nuovi criteri di riparto di giurisdizione introdotti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)