Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 09/03/1983 (Rv. 426614 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DOVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE È IN CORSO IL PROCESSO - MANCANZA - PRESUNZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA CANCELLERIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE IL PROCESSO È STATO INCARDINATO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DOVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE È IN CORSO IL PROCESSO - MANCANZA - PRESUNZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA CANCELLERIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE IL PROCESSO È STATO INCARDINATO - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), tuttora in vigore, in Mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha Sede l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso il processo, si intende che i procuratori esercenti il proprio ufficio in un giudizio che si svolga fuori della circoscrizione del tribunale cui sono stati assegnati abbiano eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria dinanzi alla quale il processo è stato incardinato, sicché tale domicilio legittimamente assume Rilevanza ai fini della notificazione di Atti di impugnazione a norma della seconda parte del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ.. (V 4151/81, mass n 414823; (V 377/81, mass n 410841; (V 3523/80, mass n 407359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)