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Sez. U, Sentenza n. 9972 del 14/11/1996 (Rv. 500541 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riconoscimento del debito della P.A. nei confronti del dipendente - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500541-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione (spettante, nella specie, al giudice amministrativo, in relazione ad istanza di corresponsione di emolumenti arretrati, integrante richiesta di esatto adempimento da parte della p.a., non già questione patrimoniale consequenziale), atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova, e deve essere valutato, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene, tenendo conto, in particolare, del fatto che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti, scaturenti direttamente dalla legge, da regolamenti o da atti a questi assimilabili, l'amministrazione si trova in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore e non agisce con atti autoritativi, aventi natura di provvedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)