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Sez. U, Ordinanza n. 19252 del 09/09/2010 (Rv. 614418 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riconoscimento del debito della P.A. nei confronti del dipendente - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614418-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di rapporto di impiego pubblico assoggettabile "ratione temporis" alla giurisdizione del giudice amministrativo, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione, atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova da valutarsi, per quanto concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene, tenendo conto, in particolare, del fatto che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti, scaturenti direttamente dalla legge, da Regolamenti o da atti a questi assimilabili, la P.A. si trova in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore e non agisce con atti autoritativi, aventi natura di provvedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1948 num. 61, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)