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Sez. U, Sentenza n. 1616 del 21/02/1997 (Rv. 502602 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riconoscimento del debito nei confronti del dipendente, da parte della P.A. - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502602-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, in nessun modo il riconoscimento, da parte della P.A., del debito, per quanto efficace e concernente l'intero importo della somma richiesta, incide sulla giurisdizione spettante al giudice amministrativo. Esso riconoscimento, infatti, non comporta la novazione del rapporto, ma la mera inversione dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)