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Sez. 3, Sentenza n. 14353 del 19/06/2009 (Rv. 608625 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo successiva alla costituzione della parte - Riassunzione - Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Termine ex art. 303 cod. proc. civ. - Natura ordinatoria - Configurabilità - Determinazione rimessa all'apprezzamento del giudice - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608625-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, già costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)