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Sez. L, Sentenza n. 4235 del 21/06/1988 (Rv. 459277 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - DIVISIONE - DIVIETO DI IMPUTAZIONE ALL'ASSOCIATO DI PERDITE MAGGIORI DEL SUO APPORTO - PATTUIZIONE DI UN GUADAGNO MINIMO PER L'ASSOCIATO MEDESIMO CONFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NON NECESSARIAMENTE SUBORDINATA - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459277-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - DIVISIONE - DIVIETO DI IMPUTAZIONE ALL'ASSOCIATO DI PERDITE MAGGIORI DEL SUO APPORTO - PATTUIZIONE DI UN GUADAGNO MINIMO PER L'ASSOCIATO MEDESIMO CONFERENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NON NECESSARIAMENTE SUBORDINATA - COMPATIBILITÀ.*

Con l'associazione in partecipazione - la cui prova non esige l'atto scritto - è compatibile, anche nell'ipotesi in cui l'associato conferisca solo la propria attività lavorativa, la pattuizione di un guadagno minimo per l'associato medesimo, essendo tale pattuizione (che perciò non è di per sè sola dimostrativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) coerente con il divieto, sancito dall'art. 2553 cod. civ., che le perdite che colpiscono l'associato possano superare il valore del suo apporto. (V 32/84, mass n 432277; (V 197/82, mass n 410890; (V 6750/81, mass n 417633; (V 149/80, mass n 403538; (V 313/71, mass n 349820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)