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Sez. L, Sentenza n. 32 del 05/01/1984 (Rv. 432277 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONTRIBUTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIATO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432277-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONTRIBUTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIATO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO - DISTINZIONE.*

Nell'associazione in partecipazione, il contributo patrimoniale (l'apporto) dell'associato può essere costituito da una prestazione di attività lavorativa ed, in tal caso, il correlato rapporto si distingue da quello di lavoro subordinato perché mancano il vincolo di dipendenza e la garanzia di un guadagno. (V 6750/81, mass n 417633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)