Sez. L, Sentenza n. 6750 del 22/12/1981 (Rv. 417633 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONFERIMENTO DEL PROPRIO LAVORO DA PARTE DELL'ASSOCIATO - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - EFFETTI - POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSOCIANTE E DELLO ASSOCIATO - SPECIFICAZIONE.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CONFERIMENTO DEL PROPRIO LAVORO DA PARTE DELL'ASSOCIATO - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - EFFETTI - POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSOCIANTE E DELLO ASSOCIATO - SPECIFICAZIONE.*
Nell'associazione in partecipazione, l'associato che conferisca il proprio lavoro non può essere considerato lavoratore subordinato, non inserendosi in un'azienda a lui estranea, né essendo obbligato a prestare una "collaborazione", ma solo il proprio lavoro nei limiti del valore (quota associativa) attribuito all'apporto e non in subordinazione ad un "datore di lavoro", bensì soltanto alle direttive dell'associante, al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro anche nel silenzio del contratto di lavoro. Per contro l'associato puo, ove previsto dal contratto, esercitare un controllo sull'andamento della azienda e pur non avendo diritto ad una retribuzione e, comunque, ad un minimo garantito di guadagno, e pur non essendo soggetto alle perdite, partecipa al rischio dell'impresa, potendo non conseguire utili di sorta, mentre l'associante, cui spetta la gestione della azienda, non è completamente libero nei confronti dell'associato, nell'organizzazione dell'azienda stessa, ed è tenuto al rendimento del conto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)