Sez. U, Sentenza n. 1186 del 25/02/1982 (Rv. 419068 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - GESTIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE - RAPPORTO D'IMPIEGO CON GLI INSEGNANTI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - GESTIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE - RAPPORTO D'IMPIEGO CON GLI INSEGNANTI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La natura pubblicistica o privatistica dell'attività di un ente pubblico deve essere desunta, indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con il fine strumentale o secondario dell'ente dal tipo di organizzazione con cui essa viene esplicata, sicché deve qualificarsi attività pubblicistica quella che, qualunque ne sia la finalità, si svolge utilizzando una organizzazione improntata a criteri pubblicistici, mentre va qualificata privatistica l'attività che, sebbene diretta al perseguimento di finalità primarie o connesse dell'ente, si svolge mediante un'organizzazione improntata a criteri di economicità, ossia tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, e non solo alla realizzazione di fini sociali indipendentemente da tale remuneratività. Ne consegue che il rapporto d'impiego dell'insegnante di una scuola elementare gestita da un ente pubblico di assistenza e beneficenza (nella specie: orfanotrofio "m. bufali" di belpasso) mediante una struttura organizzativa non distinta da quella tipica propria dell'ente costituisce rapporto di pubblico impiego, ancorché la gestione di detta scuola non sia correlata strettamente ai fini istituzionali dell'ente stesso. (V 603/81, mass n 411088; (V 5030/79, mass n 401680; (V 3780/78, mass n 393319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)