Sez. U, Sentenza n. 3780 del 28/07/1978 (Rv. 393319 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - PERSONALE NON INSEGNANTE - SCUOLE PRIVATE - GESTIONE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IN ATTUAZIONE DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI O CON UTILIZZAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI - RAPPORTO DI IMPIEGO CON IL PERSONALE - NATURA PUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA EX ART 409 N 5 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONSERVATORIO SANTA CATERINA DELLA ROSA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - PERSONALE NON INSEGNANTE - SCUOLE PRIVATE - GESTIONE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - IN ATTUAZIONE DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI O CON UTILIZZAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI - RAPPORTO DI IMPIEGO CON IL PERSONALE - NATURA PUBBLICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGA EX ART 409 N 5 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CONSERVATORIO SANTA CATERINA DELLA ROSA.*
Qualora un ente pubblico non economico gestisca una scuola in attuazione dei suoi scopi istituzionali o quando tale gestione - pur avvenendo indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente - si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, il rapporto di impiego con il personale inserito nella struttura organizzativa di tale ente deve qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che ogni controversia relativa al predetto rapporto e devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione non e stata derogata dalla sopravvenuta legge 11 agosto 1973 n 533, contenente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dal momento che l'art 409 n 5 cod proc civ, nel testo modificato dalla suddetta legge, nell'estendere la relativa disciplina ai "rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico", la esclude espressamente per quei rapporti che "non siano devoluti dalla legge ad altro giudice", lasciando immutata la giurisdizione del giudice amministrativo per i rapporti di lavoro a questo devoluti in via esclusiva. (principio applicato ad un rapporto di impiego alle dipendenze della scuola gestita dal conservatorio Santa Caterina della rosa, ente pubblico di assistenza e beneficienza costituito, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, con RD 16 gennaio 1879, avente, come suoi scopi "la beneficienza per fanciulle orfane di civili famiglie cadute in poverta", nonche "la istruzione e la educazione loro, e di altre fanciulle di condizione civile" e sottoposto alla disciplina speciale contenuta nella legge 17 luglio 1890 n 6972 e successive modificazioni). (V 938/78, mass n 390271; (V 5523/77, mass n 389163; (V 4838/77, mass n 388445; (V 3783/75, mass n 377988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1879, Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)