Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 15/07/1969 (Rv. 342201 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - NESSO GENETICO TRA RAPPORTO PREVIDENZIALE E DI LAVORO O D'IMPIEGO - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - MANCANZA DI CONTESTAZIONE IN ORDINE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - NESSO GENETICO TRA RAPPORTO PREVIDENZIALE E DI LAVORO O D'IMPIEGO - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - MANCANZA DI CONTESTAZIONE IN ORDINE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - COMPETENZA DELL'AGO.*
Il collegamento genetico fra rapporto di prestazione d'opera e rapporto assicurativo importa che necessariamente si debba discutere del primo quante volte il riconoscimento del diritto dell'assicurato dipenda dall'accertamento dell'esistenza o dello svolgimento del rapporto di lavoro ovvero dall'assolvimento dell'Obbligo assicurativo previdenziale che stia a carico del datore di lavoro, ope legis, o per tratto contrattuale. Cio e vero anche quando il rapporto assicurativo sia collegato a quello di impiego pubblico, con la conseguenza che sussiste in tali casi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 29 n. 1 e 30, commi primo e secondo, tu 26 giugno 1924, n.1054, trattandosi di questioni relative a diritti patrimoniali che trovano fondamento e causa di giustificazione nel rapporto d'impiego pubblico. Qualora, invece, nella controversia in materia di previdenza e assistenza non sorge contestazione intorno alla Costituzione del rapporto di pubblico impiego ne circa la legittimita del comportamento della pubblica amministrazione relativamente all'assolvimento dell'Obbligo assicurativo a favore del dipendente, ma tutto cio sia dato come pacifico, in tal caso risorge la giurisdizione, che ha carattere generale, del giudice ordinario e viene meno quella, di natura speciale, del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di pubblico impiego funziona, nelle premesse dell'istanza, solo come un precedente storico e non e necessario indagare, per la risoluzione della controversia assicurativa, circa i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto d'impiego pubblico. (V. 1117-65 1639-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)