Sez. 3, Sentenza n. 13014 del 09/12/1992 (Rv. 479946 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - In genere | Delle società - "Legitimatio ad processum" delle persone risultanti dall'atto costitutivo dotato del potere di rappresentanza della società - Presunzione - Sussistenza - Persona giuridica privata parte di un giudizio - Mandato al difensore conferito da persona fisica nella qualità di organo della persona giuridica - Deduzione di inesistenza del rapporto organico - Onere probatorio a carico della parte deducente - Società costituita all'estero - Mandato conferito da una persona fisica in nome della società - Legittimazione della persona fisica - Condizioni.
Procedimento civile - Capacità processuale - In genere
L'art. 75 cod. proc. civ., a norma del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo la legge o lo statuto, si riferisce esclusivamente, per le società, alle persone che dall'atto costitutivo risultano dotate del potere di rappresentanza della società (art. 2328 n. 9 cod. civ.) per cui solo per queste persone, agevolmente individuabili dai terzi quando siano state adempiute le prescritte formalità, può ritenersi presunta la "legitimatio ad processum" e, perciò, applicabile il principio secondo il quale, quando sia parte in giudizio una persona giuridica privata, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando alla parte che la contesta fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico. Ne consegue che la legittimazione della persona fisica che ha conferito il mandato nel nome di una società costituita all'estero può ritenersi presunta solo se siano state ottemperate le formalità di iscrizione nel registro della società con il deposito dell'atto costitutivo contenente l'indicazione del rappresentante o dei rappresentanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2507, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)