Sez. L, Sentenza n. 3867 del 17/03/2001 (Rv. 544857 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Mandante "ad litem" - Organo di persona giuridica - Conferimento del potere - Onere probatorio - Esclusione - Contestazione - Indicazione della fonte del potere - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In ordine alla documentazione del potere di rappresentanza, è necessario che la controparte sia posta in grado di conoscere la fonte del potere e di contestarlo; a tal fine il rappresentante, che agisca come organo della persona giuridica, non ha l'onere di produrre con il mandato "ad litem" l'atto di conferimento del suo potere, bensì, ove questo sia contestato, ha l'onere di indicare l'atto di conferimento, in modo da consentire l'eventuale prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)