Sez. L, Sentenza n. 707 del 02/02/1990 (Rv. 465115 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - COLLEGAMENTO, NELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE, AL PARTICOLARE RENDIMENTO DEL DIPENDENTE O AL LODEVOLE DISIMPEGNO DI PARTICOLARI INCARICHI - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AI PREMI DI RENDIMENTO PER I DIPENDENTI E FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITÀ E DI LAVORAZIONE - COLLEGAMENTO, NELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE, AL PARTICOLARE RENDIMENTO DEL DIPENDENTE O AL LODEVOLE DISIMPEGNO DI PARTICOLARI INCARICHI - OBBLIGATORIETÀ "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AI PREMI DI RENDIMENTO PER I DIPENDENTI E FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO.*
I premi di operosità, ove siano dalla norma contrattuale di previsione collegati alla valutazione di parte aziendale in ordine al particolare rendimento del dipendente o al lodevole disimpegno di incarichi di speciale importanza, costituiscono emolumenti caratterizzati dalla eccezionalità e dalla straordinarietà, alla cui stregua deve escludersene l'obbligatorietà erga omnes, per riconoscerne, invece, la natura di gratificazione facoltativa riservata soltanto a quei dipendenti che il datore di lavoro abbia individuato, discrezionalmente, come particolarmente meritevoli. (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito, con corretta applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, avevano negato che i premi di rendimento previsti dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, per i dipendenti e funzionari delle casse di risparmio, potessero configurarsi come elementi retributivi di indiscriminata spettanza a tutti i lavoratori, a prescindere da discrezionale valutazione selettiva da parte del consiglio di amministrazione). (V 2360/80, mass n 406055; (V 5749/78, mass n 395548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)