Sez. 1, Sentenza n. 6655 del 15/05/2001 (Rv. 546652 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Istanza di liquidazione del compenso per attività espletata a favore del fallimento - Rigetto del giudice delegato - Natura decisoria - Impugnazione con reclamo "ex" art. 26 legge fall. - Ammissibilità - Verifica del relativo credito attraverso il procedimento degli artt. 93 e 101 legge fall. - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il giudice delegato, "ex" art. 25 n. 7 legge fall., respinge la richiesta di liquidazione dei compensi per attività espletata a favore del fallimento e su incarico della curatela, è impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e quindi non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 legge fall., non trovando applicazione la diversa regola per la quale anche il debito cosiddetto "di massa" che sia controverso deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e 101 legge fall. come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)